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PDF Stampa E-mail Scritto da Rosanna Nicolì    Martedì 12 Luglio 2016

ravvedimento operoso

I prossimi giorni sono gli ultimi a disposizione per rispettare da parte dei contribuenti i seguenti adempimenti:
- 16 LUGLIO: in caso di mancato versamento della prima rata IMU e TASI 2016  
- 31 LUGLIO: in caso di mancato versamento della TOSAP 2016

 


 

 

Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU, TASI o TOSAP entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso. Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

 

Ci sono 4 tipologie di ravvedimento:

1) I contribuenti che sanano la propria posizione entro il 14 giorni dalla scadenza, possono applicare il RAVVEDIMENTO SPRINT. In questo caso sarà possibile regolarizzare il pagamento dell’imposta, con gli interessi calcolati al tasso legale, dal primo giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e applicando la sanzione in misura pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo.


2) I contribuenti che sanano l’omesso versamento tra il 15° e il 30° giorno possono avvalersi del RAVVEDIMENTO BREVE, pagando una sanzione del 1,5% dell'imposta non versata oltre agli interessi legali.

 

3) I contribuenti che pagano dopo il 30° giorno e fino al 90°, possono avvalersi del RAVVEDIMENTO MEDIO, con l'applicazione di una sanzione dell'1,67% oltre agli interessi legali.


4) I contribuenti che pagano dopo il 90° giorno e comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, possono avvalersi invece del RAVVEDIMENTO LUNGO. In questo caso la sanzione applicata sarà del 3,75% dell'imposta non versata oltre agli interessi legali.

     

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Ultimo aggiornamento ( Giovedì 01 Dicembre 2016 18:16 )