Sei in: Home Tributi Scadenza acconto IMU e TASI il 18 giugno 2018
PDF Stampa E-mail Scritto da Rosanna Nicolì    Martedì 12 Giugno 2018

imu tasi

Entro lunedì 18 giugno si dovrà effettuare il versamento dell’acconto dell’IMU e della TASI.

L’IMU è l’imposta municipale unica il cui presupposto di applicazione è il possesso dell’immobile. La TASI è invece l’imposta che copre i costi per i servizi comunali rivolti alla collettività, come la manutenzione delle strade, giardini e illuminazione.

 

 

Entrambe non sono dovute sulla prima casa intesa come abitazione principale del contribuente, quella in cui il possessore e la sua famiglia vi dimorano abitualmente e abbiano la residenza anagrafica, purché non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.


Per l'anno 2018 si confermano le aliquote dell'anno precedente.

 
 IMU

 

ALIQUOTE IMU

- 0,40% per l'abitazione principale e relative pertinenze solo se si tratta di cat. A/1, A/8 e A/9

- 0,96% per tutti gli altri immobili


Delibera di C.C. n. 26 del 20.05.2014
Codici per versamento imposta

 TASI


La TASI non è nemmeno dovuta dall’inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l’immobile occupato sia la sua abitazione principale. L’abolizione della TASI si applica anche all’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente separato e all’immobile degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio.

 

ALIQUOTE TASI

- 1,0‰ Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie immobiliari oggetto di imposizione, non incluse nelle altre classificazioni
- 2,3‰ Abitazioni principali e relative pertinenze solo se si tratta di cat. A/1, A/8 e A/9      
- 1,0‰ Fabbricati rurali ad uso strumentale

 

Il versamento del tributo calcolato in autoliquidazione dovrà essere effettuato, mediante modello F24, presso le banche gli uffici postali o altre attività regolarmente abilitati al pagamento dei tributi, indicando il codice catastale del Comune (codice catastale del Comune di Latiano:  E471) e i codici tributo dedicati:

    3958 TASI  abitazione principale e relative pertinenze
    3959 TASI  fabbricati rurali ad uso strumentale
    3960 TASI  aree fabbricabili
    3961 TASI  altri fabbricati
    3962 TASI  interessi
    3963 TASI  sanzioni

                                                       Delibera di C.C. n. 30 del 31.07.2014

Si rammenta che:
per entrambi i tributi IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA NON DEVE ESSERE EFFETTUATO PER IMPORTI INFERIORI A 12,00 €uro.

 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tributi 0831-7217218/239


    


 

 

Ultimo aggiornamento ( Martedì 19 Giugno 2018 09:07 )