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Scritto da Redazione - Giovedì 27 Marzo 2014

 

Art. 43, c. 1

All'interno di  ogni  amministrazione  il  responsabile  per  la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma  7,  della legge 6 novembre 2012, n. 190,  svolge,  di  norma,  le  funzioni  di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il  suo nominativo e' indicato nel Programma triennale per la  trasparenza  e l'integrità. Il  responsabile  svolge  stabilmente  un'attività  di controllo  sull'adempimento  da  parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento  delle informazioni pubblicate, nonchè segnalando all'organo  di  indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione  e, nei  casi  più  gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o  ritardato  adempimento degli obblighi di pubblicazione.

 

Ultimo aggiornamento ( Martedì 28 Aprile 2020 16:04 )