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Scritto da Redazione - Domenica 17 Giugno 2012

Art. 10, c. 8, lett. a)

 
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione:  «Amministrazione  trasparente»  di  cui all'articolo 9:
  a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione.


                                             A P R I


Ultimo aggiornamento ( Martedì 06 Febbraio 2018 08:57 )
 
Scritto da Redazione - Lunedì 17 Giugno 2013

Art. 12, c.1, 2

 

  1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati  «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
  2. Con riferimento agli statuti e alle norme  di  legge  regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati  gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

 

Ultimo aggiornamento ( Venerdì 06 Aprile 2018 09:27 )
 
Scritto da Redazione - Lunedì 17 Giugno 2013

Art. 34, c.1, 2


  1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
  2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui  siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

 

Ultimo aggiornamento ( Martedì 30 Settembre 2014 09:11 )
 
Scritto da Redazione - Mercoledì 05 Marzo 2014

Pagina in allestimento

 
Scritto da Redazione - Giovedì 06 Marzo 2014

Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. 150/2009

 

L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

  g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi  alla trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo.

 

 

Ultimo aggiornamento ( Martedì 30 Settembre 2014 09:06 )
 
Scritto da Redazione - Domenica 09 Marzo 2014

Art. 37, c.3, dl 69/2013 

 

Burocrazia zero

 

Casi in cui ilrilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato.

 

Art. 37, c.3-bis, dl 69/2013 

 

Attività soggette a controllo 
 
Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo ( ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio e la mera comunicazione)