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Scritto da Redazione - Lunedì 17 Giugno 2013
Organizzazione

Art. 13, c.1, lett. a


1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e   aggiornano   le informazioni  e  i dati  concernenti  la   propria   organizzazione, corredati  dai  documenti  anche  normativi  di   riferimento.   Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli  organi  di  indirizzo  politico  e  di  amministrazione  e gestione, con  l'indicazione delle rispettive competenze.

 

Art. 14, c.1


1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di  carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico,  di livello statale regionale  e  locale,  le  pubbliche  amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti,  i  seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della durata  dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  enti pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e  dichiarazioni  di  cui  agli articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  modificata  dal  presente decreto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  separato  e  ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano.  Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni  di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi  dal  titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 28 Marzo 2019 09:53 )
 
Scritto da Redazione - Lunedì 17 Giugno 2013
Organizzazione

Art. 47, c. 1

 

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione  patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la  titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo  grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il  relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

 

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 05 Marzo 2014 23:28 )
 
Scritto da Redazione - Lunedì 17 Giugno 2013
Organizzazione

Art. 13, c.1, lett. b, c

 

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria   organizzazione, corredati dai  documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di  livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.

 

Ultimo aggiornamento ( Martedì 29 Ottobre 2013 17:06 )
 
Scritto da Redazione - Lunedì 17 Giugno 2013
Organizzazione

Art. 13, c. 1, lett. d

 

 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria   organizzazione, corredati dai  documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle  caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

 

Ultimo aggiornamento ( Martedì 29 Ottobre 2013 17:02 )