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Scritto da Redazione - Lunedì 17 Giugno 2013

Art. 21, c. 2

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47,  comma  8,  del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con  la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del  decreto legislativo n. 165  del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di  produttivita' ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

 

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- Costituzione fondo risorse decentrate ex art. 15 CCNL 01/04/1999 e s.m.i. - Esercizio 2014

- Fondo produttività anno 2014 - Approvazione ipotesi di accordo per l’utilizzazione

 

- Costituzione fondo risorse decentrate ex art. 15 CCNL 01/04/1999 e s.m.i. - Esercizio 2013

- Fondo produttività anno 2013 - Approvazione ipotesi di accordo per l’utilizzazione

- COSTI della contrattazione integrativa esercizio 2013

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 30 Ottobre 2014 09:59 )
 
Scritto da Redazione - Lunedì 17 Giugno 2013

Art. 21, c. 1


1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

 

 

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 15 Aprile 2020 09:04 )
 
Scritto da Redazione - Lunedì 17 Giugno 2013

Art. 18

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

 

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 28 Marzo 2019 13:09 )
 
Scritto da Redazione - Lunedì 17 Giugno 2013

Art. 17, c.1, 2

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma  1,  i  dati  relativi  al personale con rapporto di lavoro non a tempo  indeterminato,  con  la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della  distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e  aree  professionali, ivi  compreso  il  personale  assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente  i  dati relativi al costo complessivo  del  personale  di  cui  al  comma  1, articolato  per  aree  professionali,  con  particolare  riguardo  al personale assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli organi di indirizzo politico.

 

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 28 Marzo 2019 18:15 )
 
Scritto da Redazione - Lunedì 17 Giugno 2013

Art. 16, c.1, 2

 

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo  60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al  relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra  le  diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al  personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
  2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del  personale  a  tempo  indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 28 Marzo 2019 12:21 )
 
Scritto da Redazione - Lunedì 17 Giugno 2013

Art. 10, c. 8, lettera d)

 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

     d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'art. 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

        
Ultimo aggiornamento ( Venerdì 29 Marzo 2019 08:20 )
 
Scritto da Redazione - Lunedì 17 Giugno 2013

 

 

Il Comune di Latiano è privo di dirigenza

 

 

 

Ultimo aggiornamento ( Martedì 11 Marzo 2014 12:43 )
 
Scritto da Redazione - Lunedì 17 Giugno 2013

Art. 15, comma 1

 

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche amministrazioni pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni relative ai titolari di incarichi  amministrativi  di  vertice  e  di incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,  nonche'  di collaborazione o consulenza:
  a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
  b) il curriculum vitae;
  c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarita' di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita'  professionali;
  d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o  di  collaborazione,  con  specifica  evidenza  delle eventuali  componenti variabili  o legate alla valutazione del risultato.

 

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 28 Marzo 2019 17:06 )
 
Scritto da Redazione - Lunedì 17 Giugno 2013

Art. 16, c. 3

 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

 

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 28 Marzo 2019 17:49 )
 
Scritto da Redazione - Lunedì 17 Giugno 2013

Art. 10, c.8, lettera c)

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione:  «Amministrazione  trasparente»  di  cui all'articolo 9:

    ...............
   c) i nominativi ed  i  curricula  dei  componenti  degli  organismi indipendenti di  valutazione  di  cui  all'articolo  14  del  decreto legislativo n. 150 del 2009.

 

 

Ultimo aggiornamento ( Lunedì 18 Marzo 2019 10:44 )