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Scritto da Redazione - Mercoledì 19 Giugno 2013

Art. 39, c. 1, lett. a) e b)

 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
    a) gli atti di governo del territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di  attuazione, nonchè le  loro varianti;
   b)  per  ciascuno  degli  atti  di  cui  alla  lettera  a)   sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di  provvedimento  prima  che siano  portati  all'approvazione; le delibere di   adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.

Ultimo aggiornamento ( Venerdì 17 Febbraio 2017 09:36 )